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Fabio D'Anna
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di Fabio D'Anna e Alessandro Crociata
LA SENTENZA SILENZIATA. NO PORCELLUM NO ITALICUM (TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 8878/14)
Gli
organi di informazione e i partiti di governo cercano di censurare la
sentenza della Corte di Cassazione che ha deciso il ricorso dell'Avv.
Buozzi dopo la sentenza n. 1/14 della Corte Costituzionale che ha
dichiarato la illegittimità Costituzionale del "porcellum".
Democrazia
in Movimento e Decidiamolo Insieme pubblica qui il testo integrale
della sentenza della Corte di Cassazione. Buona lettura: ognuno può
farsi una chiara idea della vergogna che stiamo subendo.
Sent. 8878/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.N. 18249/2012
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18249/2012 proposto da (omissis)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.-
(omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-
La preliminare richiesta dei ricorrenti, contrastata dal P.G., di
rinviare la discussione del ricorso non e' accoglibile, non gia' (come
ritenuto dall'Avvocatura generale dello Stato per conto della Presidenza
del Consiglio dei Ministeri) perche' la domanda di accertamento della
consistenza del diritto elettorale non possa dirigersi verso una legge
diversa, sostitutiva o modificativa di quella originariamente censurata
(la n. 270 del 2005), ma perche' un rinvio non sarebbe giustificabile
allo scopo di attendere la pubblicazione di una nuova legge elettorale
che non e' possibile sapere se, quando e con quali contenuti sara'
approvata dal Parlamento e che, come ricordato dalla Corte
Costituzionale (n.1/2014), potra' sempre essere approvata dal Parlamento
"nel rispetto dei principi costituzionali" ed essere soggetta
all'ordinario controllo di costituzionalita' che, nel nostro sistema,
non e' preventivo. In definitiva, il richiesto rinvio si risolverebbe in
una sostanziale e inammissibile sospensione di un processo che
dev'essere definito in tempi compatibili con il principio della
ragionevole durata, a norma dell'art. 111 Cost., comma 2.
2.-
L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che, per effetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che ha ripristinato la
legalita' costituzionale del sistema elettorale di voto per le elezioni
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sarebbe cessata
la materia del contendere, essendo stato soddisfatto l'interesse
azionato dai ricorrenti nel giudizio.
2.1.-
L'eccezione, contrastata dai ricorrenti e dal P.G., e' infondata. E'
necessario ribadire quanto gia' precisato nell'ordinanza 17 maggio 2013
(di rimessione alla Corte costituzionale) a proposito della natura
dell'azione proposta dai ricorrenti, che e' di accertamento della
portata del diritto di voto come configurato dalla legge elettorale n.
270 del 2005, sotto il profilo della sua compatibilita' con i parametri
costituzionali del voto personale, eguale, libero e diretto (artt. 48,
56 e 58 Cost.). In tale azione era compresa la richiesta rivolta
(necessariamente) al giudice dei diritti di effettuare, in prima
battuta, il consueto e preliminare scrutinio di non manifesta
infondatezza del dubbio di legittimita' costituzionale di alcune
disposizioni di quella legge elettorale indubbiamente rilevanti per la
definizione del giudizio,in via strumentale all'accertamento
dell'esistenza di una effettiva e concreta lesione del diritto di voto e
al ripristino della legalita' costituzionale violata, per il tramite
della pronuncia costituzionale. Al contrario dei giudici di merito, i
quali in sostanza accertarono l'insussistenza della dedotta lesione del
diritto di voto (come conseguenza della ritenuta manifesta infondatezza
delle, pur rilevanti, questioni di legittimita' costituzionale
proposte), questa Corte le ha ritenute non manifestamente infondate,
esprimendo un giudizio di potenziale lesione del diritto di voto
esercitabile dai cittadini elettori secondo le modalita' previste dalla
L. n. 270 del2005. La Corte costituzionale ha ripristinato per il futuro
(a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1 del 2014) la
legalita' costituzionale e la possibilita' dei cittadini elettori di
esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto, ma
non ha potuto accertare quali effetti abbiano avuto le disposizioni
incostituzionali della L. n. 270 del 2005, sul diritto di voto dei
cittadini elettori nel periodo della loro vigenza, compito questo che
spetta al giudice ordinario.
3.-
Deve quindi ribadirsi quanto gia' rilevato nell'ordinanza del 17maggio
2013 e cioe' che l'accoglimento delle proposte questioni di legittimita'
costituzionale non ha esaurito la tutela invocata dai ricorrenti nel
giudizio principale, che si puo' realizzare solo a seguito e in virtu'
della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta le conseguenze
della pronuncia costituzionale e, in particolare, se vi sia stata una
lesione giuridicamente rilevante del diritto di voto. A tale
accertamento, a cui i ricorrenti hanno diritto, deve provvedere questa
Corte che, cassata la impugnata sentenza della Corte di appello di
Milano, puo' decidere la causa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c.,
comma 2, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere. E
in effetti, la dedotta lesione v'e' stata per il periodo di vigenza
delle disposizioni incostituzionali, poiche' i cittadini elettori non
hanno potuto esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e
diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave
alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di
traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di
maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della
impossibilita' per i cittadini elettori di scegliere i propri
rappresentanti in Parlamento (come ricordato dalla Corte costituzionale,
al p. 5.1, "in definitiva, e' la circostanza che alla totalita' dei
parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della
indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della
rappresentanza consegnata nella Costituzione").
4.-
A un siffatto accertamento non e' di ostacolo quanto precisato dalla
Corte costituzionale nella citata sentenza (al p. 7) secondo cui la
decisione di annullamento delle norme censurate "non tocca in alcun modo
gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il
vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi
e gli atti adottati dal Parlamento eletto", con la conseguenza che "le
elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali
dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva,
e con ogni evidenza, un fatto concluso ... Del pari, non sono
riguardatigli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove
consultazioni elettorali". Infatti tale precisazione, che si giustifica
per il fondamentale principio di continuita' dello Stato (poiche' "le
Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non
possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacita' di
deliberare"), riguarda gli effetti della sentenza costituzionale
sull'operativita' degli organi costituzionali e sui relativi
provvedimenti, ma non attenua la incostituzionalita' che e' stata
accertata e dichiarata dalla Corte senza altre limitazioni (del resto
non risultanti dal dispositivo della sentenza).
5.-
La sopra ricordata precisazione della Corte costituzionale, la quale ha
osservato che le elezioni svolte costituiscono "un fatto concluso"
idoneo a giustificare che i rapporti sorti nel vigore della legge
annullata "rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida"in quanto
"esauriti", dimostra che la tutela riconosciuta dall'ordinamento ai
ricorrenti elettori, oltre all'accertamento per il passato della lesione
subita e del diritto al rimborso delle spese sostenute per conseguire
tale risultato processuale (v. il successivo p. 7), e' quella,
pienamente satisfattiva, della riparazione in forma specifica per
effetto della sentenza costituzionale che ha ripristinato la legalita'
costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed
attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti
costituzionali.
6.-
In conclusione, cassata la sentenza impugnata, la causa e' decisa nel
merito nel senso indicato nel precedente p. 3 e in dispositivo.
7.-
Con riguardo alle spese processuali relative ai giudizi di merito e di
legittimita', non vi e' ragione di derogare al principio della
soccombenza.
P.Q.M.
La
Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito,
dichiara che i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto
nelle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica,
svoltesi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 270 del
2005, e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalita', previste dalla
Costituzione, del voto personale, eguale,libero e dirette -condanna le
Amministrazioni intimate alle spese del presente giudizio in favore dei
ricorrenti, liquidate in Euro10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per
compensi, oltre spese generali e accessori di legge, nonche' alle spese
dei giudizi di merito di primogrado, liquidate in Euro 4800,00 per
onorari e Euro 2.000,00 per competenze, e di secondo grado, liquidate in
Euro 5.500,00 per onorari e Euro 2.400,00 per competenze, oltre spese
generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.
Utente: DANNA
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