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No porcellum

  • La Sentenza della Corte sulla legge elettorale

    La Sentenza della Corte sulla legge elettorale

    Testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione n.8878/14

    di Fabio D'Anna e Alessandro Crociata
    LA SENTENZA SILENZIATA. NO PORCELLUM NO ITALICUM (TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 8878/14)

    Gli organi di informazione e i partiti di governo cercano di censurare la sentenza della Corte di Cassazione che ha deciso il ricorso dell'Avv. Buozzi dopo la sentenza n. 1/14 della Corte Costituzionale che ha dichiarato la illegittimità Costituzionale del "porcellum".
    Democrazia in Movimento e Decidiamolo Insieme pubblica qui il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione. Buona lettura: ognuno può farsi una chiara idea della vergogna che stiamo subendo.
    Sent. 8878/14
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
    R.G.N. 18249/2012
    LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
    Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
    Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
    Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
    Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -
    Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
    Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -
    ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 18249/2012 proposto da (omissis)
    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.-
    (omissis)
    MOTIVI DELLA DECISIONE
    1.- La preliminare richiesta dei ricorrenti, contrastata dal P.G., di rinviare la discussione del ricorso non e' accoglibile, non gia' (come ritenuto dall'Avvocatura generale dello Stato per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministeri) perche' la domanda di accertamento della consistenza del diritto elettorale non possa dirigersi verso una legge diversa, sostitutiva o modificativa di quella originariamente censurata (la n. 270 del 2005), ma perche' un rinvio non sarebbe giustificabile allo scopo di attendere la pubblicazione di una nuova legge elettorale che non e' possibile sapere se, quando e con quali contenuti sara' approvata dal Parlamento e che, come ricordato dalla Corte Costituzionale (n.1/2014), potra' sempre essere approvata dal Parlamento "nel rispetto dei principi costituzionali" ed essere soggetta all'ordinario controllo di costituzionalita' che, nel nostro sistema, non e' preventivo. In definitiva, il richiesto rinvio si risolverebbe in una sostanziale e inammissibile sospensione di un processo che dev'essere definito in tempi compatibili con il principio della ragionevole durata, a norma dell'art. 111 Cost., comma 2.
    2.- L'Avvocatura dello Stato ha eccepito che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, che ha ripristinato la legalita' costituzionale del sistema elettorale di voto per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sarebbe cessata la materia del contendere, essendo stato soddisfatto l'interesse azionato dai ricorrenti nel giudizio.
    2.1.- L'eccezione, contrastata dai ricorrenti e dal P.G., e' infondata. E' necessario ribadire quanto gia' precisato nell'ordinanza 17 maggio 2013 (di rimessione alla Corte costituzionale) a proposito della natura dell'azione proposta dai ricorrenti, che e' di accertamento della portata del diritto di voto come configurato dalla legge elettorale n. 270 del 2005, sotto il profilo della sua compatibilita' con i parametri costituzionali del voto personale, eguale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.). In tale azione era compresa la richiesta rivolta (necessariamente) al giudice dei diritti di effettuare, in prima battuta, il consueto e preliminare scrutinio di non manifesta infondatezza del dubbio di legittimita' costituzionale di alcune disposizioni di quella legge elettorale indubbiamente rilevanti per la definizione del giudizio,in via strumentale all'accertamento dell'esistenza di una effettiva e concreta lesione del diritto di voto e al ripristino della legalita' costituzionale violata, per il tramite della pronuncia costituzionale. Al contrario dei giudici di merito, i quali in sostanza accertarono l'insussistenza della dedotta lesione del diritto di voto (come conseguenza della ritenuta manifesta infondatezza delle, pur rilevanti, questioni di legittimita' costituzionale proposte), questa Corte le ha ritenute non manifestamente infondate, esprimendo un giudizio di potenziale lesione del diritto di voto esercitabile dai cittadini elettori secondo le modalita' previste dalla L. n. 270 del2005. La Corte costituzionale ha ripristinato per il futuro (a partire dalla data di pubblicazione della sentenza n. 1 del 2014) la legalita' costituzionale e la possibilita' dei cittadini elettori di esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto, ma non ha potuto accertare quali effetti abbiano avuto le disposizioni incostituzionali della L. n. 270 del 2005, sul diritto di voto dei cittadini elettori nel periodo della loro vigenza, compito questo che spetta al giudice ordinario.
    3.- Deve quindi ribadirsi quanto gia' rilevato nell'ordinanza del 17maggio 2013 e cioe' che l'accoglimento delle proposte questioni di legittimita' costituzionale non ha esaurito la tutela invocata dai ricorrenti nel giudizio principale, che si puo' realizzare solo a seguito e in virtu' della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta le conseguenze della pronuncia costituzionale e, in particolare, se vi sia stata una lesione giuridicamente rilevante del diritto di voto. A tale accertamento, a cui i ricorrenti hanno diritto, deve provvedere questa Corte che, cassata la impugnata sentenza della Corte di appello di Milano, puo' decidere la causa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da svolgere. E in effetti, la dedotta lesione v'e' stata per il periodo di vigenza delle disposizioni incostituzionali, poiche' i cittadini elettori non hanno potuto esercitare il diritto di voto personale, eguale, libero e diretto, secondo il paradigma costituzionale, per la oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, a causa del meccanismo di traduzione dei voti in seggi, intrinsecamente alterato dal premio di maggioranza disegnato dal legislatore del 2005, e a causa della impossibilita' per i cittadini elettori di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento (come ricordato dalla Corte costituzionale, al p. 5.1, "in definitiva, e' la circostanza che alla totalita' dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione").
    4.- A un siffatto accertamento non e' di ostacolo quanto precisato dalla Corte costituzionale nella citata sentenza (al p. 7) secondo cui la decisione di annullamento delle norme censurate "non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto", con la conseguenza che "le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso ... Del pari, non sono riguardatigli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali". Infatti tale precisazione, che si giustifica per il fondamentale principio di continuita' dello Stato (poiche' "le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacita' di deliberare"), riguarda gli effetti della sentenza costituzionale sull'operativita' degli organi costituzionali e sui relativi provvedimenti, ma non attenua la incostituzionalita' che e' stata accertata e dichiarata dalla Corte senza altre limitazioni (del resto non risultanti dal dispositivo della sentenza).
    5.- La sopra ricordata precisazione della Corte costituzionale, la quale ha osservato che le elezioni svolte costituiscono "un fatto concluso" idoneo a giustificare che i rapporti sorti nel vigore della legge annullata "rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida"in quanto "esauriti", dimostra che la tutela riconosciuta dall'ordinamento ai ricorrenti elettori, oltre all'accertamento per il passato della lesione subita e del diritto al rimborso delle spese sostenute per conseguire tale risultato processuale (v. il successivo p. 7), e' quella, pienamente satisfattiva, della riparazione in forma specifica per effetto della sentenza costituzionale che ha ripristinato la legalita' costituzionale, potendo essi, a decorrere dal 13 gennaio 2014 ed attualmente, esercitare il diritto di voto secondo i precetti costituzionali.
    6.- In conclusione, cassata la sentenza impugnata, la causa e' decisa nel merito nel senso indicato nel precedente p. 3 e in dispositivo.
    7.- Con riguardo alle spese processuali relative ai giudizi di merito e di legittimita', non vi e' ragione di derogare al principio della soccombenza.
    P.Q.M.
    La Corte cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, dichiara che i ricorrenti non hanno potuto esercitare il diritto di voto nelle elezioni per la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica, svoltesi successivamente all'entrata in vigore della L. n. 270 del 2005, e sino alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, secondo le modalita', previste dalla Costituzione, del voto personale, eguale,libero e dirette -condanna le Amministrazioni intimate alle spese del presente giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in Euro10.200,00, di cui Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge, nonche' alle spese dei giudizi di merito di primogrado, liquidate in Euro 4800,00 per onorari e Euro 2.000,00 per competenze, e di secondo grado, liquidate in Euro 5.500,00 per onorari e Euro 2.400,00 per competenze, oltre spese generali e accessori di legge.
    Così deciso in Roma, il 4 aprile 2014.

    Utente: DANNA

    Pubblico
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    del 30/04/2014

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