Il buon esempio parte dal basso. Con noi la democrazia si evolve!
Fabio D'Anna
Non cambierai mai le cose combattendo la realtà esistente.
Per cambiare qualcosa costruisci un modello
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di Alessandro Crociata
I Costituenti nella loro "immensa saggezza" previdero la REVISIONE della
Costituzione, concetto affatto diverso dalla RIFORMA, come insegnano i
manuali di diritto costituzionale. Infatti la nostra Costituzione è
conosciuta come "rigida", la quale prevede
un procedimento aggravato per la sua revisione. Procedimento inserito
in un sistema elettorale che seppure non costituzionalizzato era
ritenuto necessario in quel sistema: il proporzionale.
Nella Costituzione, complice la legge elettorale proporzionale, nonostante i
partiti di massa, la revisione della Costituzione diveniva
particolarmente complessa, appunto "rigida". Quindi, non era pensata da
uomini per il loro tempo, ma per durare nel tempo, tranne piccoli
accorgimenti successivi compatibili con il procedimento di revisione.
Basti vedere quante volte è stata revisionata la Costituzione fino al
1990 e successivamente fino ai giorni d'oggi, dove si arriva in appena
10 anni a due riforme complessive (quella berlusconiana bocciata nel
2006 e quella odierna).
Per quanto riguarda il
bicameralismo non vi è alcun totem da salvaguardare, un fatto è che il
bicameralismo non viene affatto superato, viene solo attenuato e reso
confuso. Poco o tanto confuso poco importa. Trovo singolare che si
faccia una riforma così invasiva della Costituzione, affermandola come
necessaria per migliorare il sistema, quando si inseriscono elementi di
confusione nei procedimenti legislativi (i quali vengono peraltro
aumentati in modo esponenziale, da 8 a 10 diversi procedimenti
legislativi, alla faccia della semplificazione).
Un dato oggettivo è tale solo quando è suffragato da dati oggettivi, e il
"riconoscimento della sua vetustà", per quanto affermato da più fonti,
rimane pur sempre una opinione, non un dato oggettivo. Dati oggettivi
possono essere i dati statistici, aggregati e disaggregati, sui quali
ragionare.
Ad esempio nell'analizzare il sito del
Governo è agevole verificare che almeno il 50% delle leggi rimane senza
attuazione, ossia resta solo sulla carta, spesso definitivamente.
Il dato è particolarmente significativo: noi stiamo ragionando di
modifiche dei procedimenti legislativi asseritamente aggravati dalla
esistenza del bicameralismo perfetto quando circa la metà delle leggi
approvate dal Parlamento (spesso a seguito di conversione di decreti
legge, ossia di asserite esigenze d'urgenza), restano tamquam non esset?
Però la vulgata è che ad essere inefficiente è il Parlamento, non il
Governo. E tutti a crederci, senza avere analizzato, studiato,
approfondito. Senza nemmeno avere idea che l'Italia ha una delle
produzioni legislative più ipertrofiche al mondo (come riportato dagli
studi di Sabino Cassese).
L'art. 70 nella nuova
formulazione non è un incidente di percorso e nemmeno un piccolo tributo
alla necessità della riforma. E' figlia del decadimento normativo che
ormai data da circa 30 35 anni, tributo alla quantità piuttosto che
alla qualità della norma. Un settore a me vicino, quello del processo
civile, dal 1990 è oggetto di continue riforme, tutte epocali e tutte
decisive, tutte modificate dopo poco tempo, con l'assurdo di arrivare a
doversi districare tra mille diversi riti stratificati nel tempo, a
seconda del momento in cui inizia una causa, con una confusione assoluta
e conseguente aggravamento dei tempi processuali. Recuperati solo
attraverso una azione di smaltimento dell'arretrato attraverso decisioni
frettolose prese da magistrati strrapieni di carte da smaltire
purchessia. Ecco l'art. 70 è figlio di questi tempi, e sarà presto
oggetto di allarmata preoccupazione come accaduto con la pessima
revisione dell'art. 117 Cost., frutto della esigenza contingente di
inseguire la Lega e foriera di immensi disastri che hanno ingolfato i
ruoli della Consulta.
Utente: ALECRO
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del 12/07/2016
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