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Buckminster Fuller

Deforma Costituzionale

  • La cura peggiore del male

    La cura peggiore del male

    La questione non e' se questa e' una buona riforma ma se quelli che l'hanno scritta sanno quello che fanno

    di Alessandro Crociata
    I Costituenti nella loro "immensa saggezza" previdero la REVISIONE della Costituzione, concetto affatto diverso dalla RIFORMA, come insegnano i manuali di diritto costituzionale. Infatti la nostra Costituzione è conosciuta come "rigida", la quale prevede un procedimento aggravato per la sua revisione. Procedimento inserito in un sistema elettorale che seppure non costituzionalizzato era ritenuto necessario in quel sistema: il proporzionale.

    Nella Costituzione, complice la legge elettorale proporzionale, nonostante i partiti di massa, la revisione della Costituzione diveniva particolarmente complessa, appunto "rigida". Quindi, non era pensata da uomini per il loro tempo, ma per durare nel tempo, tranne piccoli accorgimenti successivi compatibili con il procedimento di revisione. Basti vedere quante volte è stata revisionata la Costituzione fino al 1990 e successivamente fino ai giorni d'oggi, dove si arriva in appena 10 anni a due riforme complessive (quella berlusconiana bocciata nel 2006 e quella odierna).

    Per quanto riguarda il bicameralismo non vi è alcun totem da salvaguardare, un fatto è che il bicameralismo non viene affatto superato, viene solo attenuato e reso confuso. Poco o tanto confuso poco importa. Trovo singolare che si faccia una riforma così invasiva della Costituzione, affermandola come necessaria per migliorare il sistema, quando si inseriscono elementi di confusione nei procedimenti legislativi (i quali vengono peraltro aumentati in modo esponenziale, da 8 a 10 diversi procedimenti legislativi, alla faccia della semplificazione).

    Un dato oggettivo è tale solo quando è suffragato da dati oggettivi, e il "riconoscimento della sua vetustà", per quanto affermato da più fonti, rimane pur sempre una opinione, non un dato oggettivo. Dati oggettivi possono essere i dati statistici, aggregati e disaggregati, sui quali ragionare.

    Ad esempio nell'analizzare il sito del Governo è agevole verificare che almeno il 50% delle leggi rimane senza attuazione, ossia resta solo sulla carta, spesso definitivamente.

    Il dato è particolarmente significativo: noi stiamo ragionando di modifiche dei procedimenti legislativi asseritamente aggravati dalla esistenza del bicameralismo perfetto quando circa la metà delle leggi approvate dal Parlamento (spesso a seguito di conversione di decreti legge, ossia di asserite esigenze d'urgenza), restano tamquam non esset? Però la vulgata è che ad essere inefficiente è il Parlamento, non il Governo. E tutti a crederci, senza avere analizzato, studiato, approfondito. Senza nemmeno avere idea che l'Italia ha una delle produzioni legislative più ipertrofiche al mondo (come riportato dagli studi di Sabino Cassese).

    L'art. 70 nella nuova formulazione non è un incidente di percorso e nemmeno un piccolo tributo alla necessità della “riforma”. E' figlia del decadimento normativo che ormai data da circa 30 – 35 anni, tributo alla quantità piuttosto che alla qualità della norma. Un settore a me vicino, quello del processo civile, dal 1990 è oggetto di continue riforme, tutte epocali e tutte decisive, tutte modificate dopo poco tempo, con l'assurdo di arrivare a doversi districare tra mille diversi riti stratificati nel tempo, a seconda del momento in cui inizia una causa, con una confusione assoluta e conseguente aggravamento dei tempi processuali. Recuperati solo attraverso una azione di smaltimento dell'arretrato attraverso decisioni frettolose prese da magistrati strrapieni di carte da smaltire purchessia. Ecco l'art. 70 è figlio di questi tempi, e sarà presto oggetto di allarmata preoccupazione come accaduto con la pessima revisione dell'art. 117 Cost., frutto della esigenza contingente di inseguire la Lega e foriera di immensi disastri che hanno ingolfato i ruoli della Consulta.

    Utente: ALECRO

    Pubblico
    visite 937
    del 12/07/2016

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