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Riforma Costituzionale

  • La questione dell'incompatibilita' degli Statuti

    La questione dell'incompatibilita' degli Statuti

    L'incredibile vulnus tralasciato nella riforma costituzionale

    di Alessandro Crociata, Avv.
    D: Di cosa si tratta?
    R: Gli statuti delle regioni prevedono norme sulla incompatibilità ad assumere contemporaneamente l'ufficio di consigliere regionale e di componente di una delle due Camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica). In Sicilia, ad esempio, è previsto espressamente dal comma 7 dell'art. 3 dello Statuto.


    D: E cosa comporta la incompatibilità?

    R: Il consigliere regionale anche se eletto deve scegliere se fare il senatore o il consigliere regionale. Se non sceglie, decade dalla carica di consigliere regionale.


    D: Ma si applica anche al nuovo Senato della riforma costituzionale?

    R: Si, perché la norma sulle incompatibilità è riferita ai consiglieri regionali i quali non possono svolgere anche l'Ufficio di senatore, quindi questo impedimento riguarda sia il Senato attuale che il Senato della riforma costituzionale. In altri termini, è il consigliere che non può fare entrambe le cose.


    D:Allora basta far dimettere il consigliere regionale e farlo diventare senatore?

    R: No, non è possibile. La riforma si vanta di istituire il Senato dei territori, e per farlo prevede espressamente che i senatori siano scelti NECESSARIAMENTE tra i consiglieri regionali, i consiglieri delle province di Trento e Bolzano e i sindaci. Quindi condizione NECESSARIA per essere eletto senatore è essere consigliere regionale, delle province autonome di Trento e Bolzano e sindaco. Tanto vero che il senatore rimane in carica fino a quando rimane in carica come consigliere o sindaco, se no decade. Questa cosa è prevista all'art. 57 Cost. riformato.


    D: E quale sarebbe la conseguenza?

    R: Il rischio è che le regioni a statuto speciale non possano avere propri senatori nel nuovo Senato se non quello scelto tra i sindaci. Ad esempio, in Sicilia dovremmo avere 7 senatori (6 deputati regionali + 1 sindaco), e stando così le cose ne potremmo avere solo 1.


    D: Comunque la questione è superabile perché la Costituzione prevale sugli statuti delle regioni, quindi le norme sulla incompatibilità se passa la riforma al referendum non si applica più. Giusto?

    R: Non è così semplice. Bisogna distinguere. Mentre per le regioni ordinarie viene modificato l'art. 122 Cost. facendo venire meno la incompatibilità con il Senato, per le regioni a statuto speciale restano le norme statutarie che prevedono la incompatibilità. Gli statuti sono leggi costituzionali ed occorre una loro modifica per potersi superare il divieto di cumulo di cariche. Il costituzionalista prof. Villone avverte che gli statuti sono approvati con leggi costituzionali che vanno modificati attraverso il meccanismo aggravato dell'art. 138 Cost., al quale si aggiungono i pareri obbligatori delle regioni. Questo lo ammette pure la senatrice Finocchiaro del PD, la quale ha fatto un comunicato dove riconosce che " A legislazione vigente l’incompatibilità tra le funzioni di consigliere regionale e quella di parlamentare è prevista anche per le Regioni a Statuto ordinario, non solo per quelle a Statuto speciale. Il Senato infatti non è, nella previsione attuale, organo di rappresentanza delle istituzioni territoriali come previsto invece dalla riforma e dunque non è composto da consiglieri regionali e sindaci. Se la riforma costituzionale entrerà in vigore l’incompatibilità resterà... per le Regioni a Statuto speciale, "per le quali l’incompatibilità è prevista dagli Statuti speciali (fonti di rango costituzionale), occorrerà una modifica degli Statuti, che avverrà con legge costituzionale su intesa con le Regioni interessate" (http://www.senatoripd.it/affari-costituzionali/finocchiaro-calderoli-incompatibilita-statuti-speciali-spazzata-via-approvazione-riforma/).


    D: Allora saranno modificati gli statuti e la questione sarà risolta?

    R: Non è così semplice. La modifica degli statuti delle Regioni autonome va fatta come detto con legge costituzionale e va fatta d'intesa con le regioni. Ci vogliono i tempi di approvazione per questo tipo di leggi, gli stessi tempi che ci sono voluti per l'approvazione della stessa riforma costituzionale per la quale andremo a votare il 4 dicembre. In più occorre che queste modifiche siano concordate con le regioni a statuto speciale, con ciascuna di esse che devono rendere il parere obbligatorio. Addirittura l'art. 39, comma 13, della riforma dice che le modifiche statutarie delle regioni autonome va fatta d'intesa con le regioni stesse. Il che complica di molto le cose.

    Queste modifiche vanno fatte prima della fine della legislatura, perchè dalla prossima, se passa la riforma, avremo da sutibo il nuovo Senato. E abbiamo poco più di un anno. Per modifiche così complesse è veramente poco il tempo a disposizione.


    D: E se non si arriva in tempo, che succede?

    R: Bella questione. Entriamo in un campo inesplorato pieno zeppo di trappole enormi.

    Innanzitutto, diciamo che le regioni autonome, proprio perché queste modifiche vanno fatte, potrebbero utilizzare la cosa per ricattare il governo a proprio vantaggio. Per dirne una. La riforma si vanta di prevedere la riduzione dei costi della politica anche attraverso la previsione dell'art. 122 Cost., dove si parifica gli emolumenti dovuti ai consiglieri regionali a quella dei sindaci dei Comuni capoluogo. Ebbene, le regioni autonome potrebbero chiedere una deroga per loro solo della norma minacciando di bloccare le intese. In sostanza con questa dimenticanza il governo ha dato uno straordinario strumento di ricatto alle regioni autonome, le quali se ne potrebbero avvantaggiare a danno di tutte le altre regioni ordinarie che invece subiscono senza poter far nulla le modifiche dei loro statuti. Alla faccia della sbandierata semplificazione e riduzione dei costi della politica.

    Per le conseguenze diciamo subito che la riforma prevede una modifica che potrebbe rivelarsi pericolosissima. L'attuale art. 61 Cost. prevede la prorogatio per entrambe le Camere. Questo è un meccanismo che consente la continuità del funzionamento degli organi costituzionali. Ne ha parlato pure la Corte Costituzionale nella famosa sentenza 1/14 che ha bocciato il porcellum. Ora questa norma è stata modificata e la prorogatio è stata prevista solo per la Camera dei Deputati, visto che si è cambiata la natura del Senato, trasformato in organo "permanente". Quindi alla data della fine della legislatura nel 2018, fino alla elezione della nuova Camera dei Deputati la vecchia prosegue i propri lavori (per un tempo massimo di 60 giorni, quelli necessari all'insediamento della nuova Camera), mentre il Senato vecchio può essere inteso decaduto immediatamente, vista la modifica costituzionale.

    Il Senato ai sensi dell'art. 57 riformato può dirsi validamente costituito se vi sono almeno due senatori per regione (art. 57, comma terzo). Ma se restano in vigore le norme sulla incompatibilità le 5 regioni a statuto speciale possono mandare solo 1 senatore, quello scelto tra i sindaci. Inoltre il Senato è composto da 95 senatori scelti dai consigli regionali e 5 dal Presidente della Repubblica. Verrebbero meno almeno 25-30 senatori, appunto quelli delle regioni a statuto speciale. Questo pone seri problemi sulla valida costituzione del Senato.

    Ricordiamoci che anche il nuovo Senato ai sensi dell'art. 70 partecipa in modo paritario alla Camera dei Deputati nella formazione delle leggi in molte materie e in tutte le altre sotto forma di parere. Se il Senato non è validamente costituito perché vi sono regioni che non hanno il numero di senatori minimo previsto dalla riforma, si pone un problema di validità costituzionale del procedimento legislativo. Occorre chiedersi cosa succede in questo caso. Questo non è stato minimamente previsto dal governo nella riforma.


    D: Allora qual è la soluzione.

    R: Certo il problema andava previsto prima. Si poteva tranquillamente prevedere una riforma complessiva sia della Costituzione sia degli statuti delle regioni autonome, per rendere l'intero sistema coerente e compatibile. Ci sarebbe voluto più tempo ma non avremmo avuto questi enormi rischi che abbiamo evidenziato.

    Dovrebbero essere i sostenitori del SI a trovare soluzioni adeguate, sono loro che hanno creato questo enorme e pericolosissimo pasticcio. Ed in effetti si stanno affannando a indicare soluzioni, tutte intese a sminuire la portata del problema. Però, resta l'aspetto fondamentale che l'incertezza resterà fino a quando non si faranno modifiche espresse o non vi saranno pronunce da parte dei giudici che inevitabilmente saranno investiti della questione, quando si avrà il conflitto tra coloro che chiederanno la decadenza dei consiglieri eletti in presenza delle norme sulla incompatibilità.

    Noi per parte nostra abbiamo contribuito a evidenziare un grande errore che era sfuggito alla maggioranza parlamentare che ha approvato la riforma e visto che si vota tra meno di un mese e che non ci sono i tempi per tappare questa falla, quindi l'unica soluzione oggi è votare NO il 4 dicembre per non rischiare domani di subire le conseguenze irreversibili di una riforma pensata male e scritta peggio.

    Utente: ALECRO

    Pubblico
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    del 07/11/2016

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