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Senza denuncia non si procede

  • Posteggiatori abusivi

    Posteggiatori abusivi

    Perche' la Polizia Municipale non interviene?

    di Giulio Di Chiara - Fonte: Mobilita Palermo

    Se vi siete sempre chiesti perchè la Polizia Municipale non interviene per reprimere il fenomeno del posteggiatore abusivo, tanto odiato dagli automobilisti palermitani, leggete attentamente quanto segue perchè vi spiegheremo in dettaglio il motivo.

    Vi garantiamo la qualità della fonte che ci ha fornito queste spiegazioni.

    Dunque, la faccenda dei posteggiatori abusivi non è semplice come possa sembrare, e anche se un reale controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine sicuramente scoraggia il fenomeno, dal punto di vista giuridico invece c’è la necessità di alcuni chiarimenti.

    Innanzitutto bisogna fare riferimento all’art 7 c.15-bis C.d.S., che punisce con oltre 700 euro di verbale chi esercita l’attività di parcheggiatore abusivamente. Questa è una sanzione pecuniaria amministrativa che comunque non si esaurisce in se stessa.

    Infatti se viene fatto uso di minori la sanzione pecuniaria raddoppia, e se i minori sono di età inferiore a 14 anni allora dovrebbe scattare anche una denuncia penale  per sfruttamento minorile. E ancora, se il parcheggiatore è abusivo e ha avuto degli introiti da questa attività, vuol dire che ha guadagnato dei soldi in nero, e quindi ci sta anche una bella denuncia per evasione fiscale (la Guardia di Finanza in passato qualche volta l’ha fatto).

    Scavando nelle leggi si potrebbero trovare anche altre ipotesi sanzionatorie affiancabili all’art. 7 c.15-bis C.d.S., ma rimane comunque il problema principale: l’art. 7 c.15-bis  è inapplicabile per tutti quelli che comunemente noi definiamo “parcheggiatori abusivi”.

    Spieghiamo meglio: per il Codice della Strada non è assolutamente prevista la figura del posteggiatore su suolo pubblico (il posteggiatore non esiste), e quindi diventa arbitraria anche la definizione di posteggiatore abusivo.

    Ciò a cui fa riferimento l’art. 7 c.15-bis è quindi il posteggiatore che, senza averne titolo, esercita la sua attività in un area di parcheggio (secondo la definizione dell’art. 3 C.d.S.) privata (anche se non necessariamente di sua proprietà).

    Facciamo un esempio: tra la via Crispi e la via San Giorgio dei Genovesi, alle spalle del Conservatorio “V. Bellini”, c’è una di queste aree di parcheggio. E’ un’area recintata, chiusa, e ognuno entra lì con la propria macchina e paga i tizi che  stanno in un casotto di legno. Bene, se quest’area non ha le opportune destinazioni d’uso catastali, se chi la gestisce non ha una partita I.V.A. e non paga le tasse, e soprattutto se non ci sono le necessarie autorizzazioni rilasciate dal Comune di Palermo (come per qualsiasi altra attività), allora possiamo sicuramente dire che quei signori “esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardamacchine”, e quindi sono passibili dell’applicazione dell’articolo 7 comma 15-bis del Codice della Strada.

    Il posteggiatore che invece ti chiede i soldi a piazza Castelnuovo, in via Spinuzza, a Mondello, o in qualsiasi via, piazza, o area pubblica e di pubblico accesso, NON possiamo comunque considerarlo un posteggiatore, né regolare né abusivo.

    Si dirà: ma i vigili urbani hanno fatto e fanno tanti di questi verbali ai posteggiatori di strada. Di questi verbali non ne viene pagato mai nemmeno uno!

    E questo non solo perché la maggior parte di questi posteggiatori abusivi risultano nullatenenti con diverse migliaia di euro di sanzioni non pagate sulle spalle di cui se ne fregano beatamente, ma anche perché, giuridicamente, se un posteggiatore multato facesse ricorso al Giudice di Pace sostenendo che il poliziotto l’ha fermato e multato mentre lui in realtà era  sul marciapiede che passeggiava per i fatti suoi in qualità di pedone, quel poliziotto non avrà nulla per dimostrare il contrario. Anzi, si dovrebbe preoccupare per una denuncia per “abuso di potere”!

    Riassumendo: se la Legge non riconosce la figura del posteggiatore autorizzato sulla pubblica via, sulla pubblica via il poliziotto non può accusare chicchessia di esercitare abusivamente (ovvero senza autorizzazione) tale professione.

    Diverso invece è il caso in cui il posteggiatore di strada si avvicina all’automobilista che ha appena parcheggiato e pretende i soldi (foss’anche solo un centesimo). In questo caso scatta la fattispecie giuridica dell’estorsione.

    A questo punto scordiamoci il Codice della Strada, perché stiamo parlando di un reato, ovvero di una violazione del Codice Penale. E l’estorsione spesso è associata o associabile ad un altro reato, e cioè le minacce, ovvero quando il posteggiatore” (o, meglio, l’estorsore), con le parole, gesti, atteggiamenti o altro, fa temere all’automobilista la concreta possibilità di subire danni futuri (foss’anche solo una gomma bucata) se non riceve i soldi richiesti.

    Ma c’è un ma… Questi reati, sebbene molto più gravi della violazione dell’art. 7 c. 15-bis del C.d.S., sono perseguibili su querela della parte lesa.

    Facciamo anche qui un esempio. Supponiamo che un cittadino si rechi da un vigile lamentadosi di un posteggiatore abusivo che gli ha chiesto e preteso 5 euro per parcheggiare la sua auto, alludendo ovviamente a qualche brutta sorpresa nel caso in cui l’obolo non venga pagato. Il poliziotto allora avrà l’obbligo di identificare la persona che quel cittadino gli indicherà, denunciarlo all’A.G. per estorsione e minacce nei confronti di quella persona (parte lesa). Questo iter però è procedibile SOLO se la parte lesa sporge querela verso il tizio indicato, descrivendo lo svolgersi dei fatti che costituiscono reato. In sostanza, occorrerà che il cittadino si esponga in prima persona e denunci l’accaduto.

    Bene, questa la realtà giuridica. Questa invece è la realtà dei fatti: su decine di casi in cui i cittadini hanno chiesto aiuto al vigile lamentadosi del posteggiatore abusivo, mai nessuno ha voluto andare fino in fondo, per paura di ritorsioni. In tal caso il vigile, stando alla normativa sopra descritta, si ritrova con le mani legate.

    Quest’ultimo (il vigile) si ritorverebbe a denunciare lo zio Pinuzzo di via Spinuzza per avere estorto dei soldi… a chi?

    O per avere minacciato… chi?

    Ogni tanto c’è qualcuno che ha abbastanza senso civico da metterci la faccia e procedere senza tirarsi indietro. Ma, ci assicurano, sono casi talmente sporadici che quando accadono ci fanno un articolo sul Giornale di Sicilia.

    Va ricordato che tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria hanno l’obbligo di intervenire ogni qualvolta abbiano contezza di una violazione di legge, e questo indipendentemente dal fatto che siano nel loro turno di servizio, o ferie, o a passeggio per fatti loro, in divisa, o con abiti civili, o vestiti da Batman durante una sfilata di carnevale! Questo dice la Legge.

    Detto questo però, poiché ci sono alcuni reati che sono perseguibili solo su querela di parte, in quei casi è sempre necessaria una denuncia.

    Se per esempio, qualcuno ci minaccia di “romperci tutte le corna che abbiamo in testa”, l’agente può procedere solo se noi contestualmente facciamo la nostra bella denuncia. E questo indipendentemente dal fatto che l’ipotetico reato sia avvenuto in presenza dell’agente (flagranza) o meno.

    La ratio legis di questa disposizione è quella di evitare che poi, davanti al Giudice, noi possiamo sostenere che in realtà la persona arrestata dal poliziotto è un nostro caro amico, e che la frase minacciosa che l’agente ha sentito proferire è in realtà un nostro abituale saluto confidenziale…

    In sostanza è un modo per cautelare la polizia da eventuali combine tra estorsore ed estorto o dietrofront improvvisi della parte lesa o, infine, da improbabili fraintendimenti da parte dell’agente in servizio.

    Utente: DANNA

    Pubblico
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    del 08/02/2013

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